
Per predisporre un progetto di riassorbimento che abbia un
contenuto effettivo, il concorrente deve conoscere almeno i dati
essenziali del personale impiegato dall’appaltatore uscente. Se
queste informazioni mancano, diventa difficile stabilire come
applicare la clausola sociale e valutarne l’incidenza
sull’organizzazione proposta e sui costi della manodopera.
A spiegarlo è ANAC con la Delibera n. 330 del
9 settembre 2026, adottata in seguito a un’istanza di
precontenzioso presentata da un operatore economico nell’ambito di
una procedura aperta, nella quale veniva contestata l’insufficienza
dei dati forniti sul personale dell’appaltatore uscente.
Il problema nasce dal rapporto tra gli obblighi che il
D.Lgs. n. 36/2023 pone a carico dell’operatore
economico e le informazioni che la stazione appaltante deve rendere
disponibili durante la gara.
Se l’art. 102 richiede al concorrente di indicare nell’offerta
le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti, tra i
quali quello relativo alla stabilità occupazionale, occorre che
disponga degli elementi necessari per compiere questa valutazione.
Diversamente, si rischia
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