
Nelle gare telematiche, aver caricato tutti i
documenti richiesti e avere completato la validazione
dell’offerta non significa necessariamente averla
presentata. Se la piattaforma prevede un ulteriore passaggio per
perfezionare l’invio, anche quest’ultimo deve
essere eseguito entro il termine stabilito dalla lex
specialis, perché la presenza dei file all’interno del
sistema non equivale alla loro trasmissione alla stazione
appaltante.
Su questa distinzione si è concentrato il TAR Lazio,
sez. V-quater, con la
sentenza del 24 luglio 2026, n. 13626,
relativa a una procedura nella quale l’operatore economico aveva
completato la validazione dell’offerta appena tre secondi prima
della scadenza, senza però riuscire a finalizzare l’invio entro il
termine previsto dalla legge di gara.
La vicenda porta il giudice amministrativo a confrontarsi con
alcuni profili ricorrenti nelle procedure digitali: il
malfunzionamento della piattaforma, la
rimessione in termini, la cosiddetta
“causa ignota”, il principio di
autoresponsabilità e il rapporto tra i principi
del Codice Appalti e le regole fissate dalla
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