
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 36/2023
(Codice dei contratti), la qualità dell’esecuzione non può essere
considerata un esito eventuale affidato alla buona pratica di
cantiere, né un risultato verificabile soltanto al termine del
contratto. Essa si costruisce durante l’esecuzione, attraverso un
presidio tecnico continuo che il Direttore dei
Lavori (DL), e nei servizi e nelle forniture il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC),
esercitano in nome della stazione appaltante.
Il punto decisivo è proprio questo: il controllo non coincide
con una vigilanza passiva, ma con una funzione di governo. Il DL e
il DEC non si limitano a prendere atto di ciò che l’esecutore
realizza; devono invece assicurare che
l’esecuzione resti costantemente coerente
con il contratto, con il progetto,
con le regole tecniche applicabili e con
il quadro documentale che rende l’azione amministrativa
leggibile e difendibile nel tempo.
Questa impostazione colloca il controllo tecnico, la sicurezza,
i controlli strutturali e la gestione informativa dentro un’unica
architettura operativa.
Il
fondamento normativo del controllo in esecuzione
Il fondamento normativo di questa impostazione si
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