
Per le distanze tra edifici conta la disciplina urbanistica
vigente al momento della richiesta del titolo o quella in vigore
quando si costruisce? I limiti minimi del D.M. n. 1444/1968 valgono
soltanto per i Comuni o operano anche nei rapporti tra privati
confinanti? E i balconi e gli altri corpi aggettanti rientrano nel
calcolo delle distanze legali?
A questi interrogativi risponde la Corte di Cassazione con la
sentenza n.
20546 del 18 giugno 2026, secondo cui, nel conflitto
tra confinanti sulle distanze tra edifici, ciò che conta non è la
disciplina urbanistica vigente quando si chiede il titolo, bensì
quella in vigore quando l’opera viene effettivamente edificata.
I giudici di legittimità ricordano che il titolo edilizio rileva
soltanto sul piano formale del rapporto con l’amministrazione,
mentre il conflitto fra proprietari si risolve confrontando le
caratteristiche oggettive del manufatto con le norme sulle distanze
in vigore al tempo della costruzione. Su questa premessa la
pronuncia
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