
Quando una difformità rispetto al permesso di costruire smette
di essere un semplice abuso parziale e diventa una variazione
essenziale? Che cosa accade se l’opera sorge su un’area
paesaggisticamente vincolata? E la soglia del due per cento
prevista per le tolleranze costruttive può davvero mettere al
riparo box e manufatti realizzati fuori sagoma?
A questi interrogativi risponde il TAR Lazio con la
sentenza
n. 10679 del 10 giugno 2026, che mette al centro non
la misura aritmetica dello scostamento ma il vincolo paesaggistico
gravante sull’area, perché su un immobile vincolato, nel regime
anteriore al Salva Casa, la difformità dal permesso di costruire
veniva ricondotta in via automatica alla variazione essenziale ed
equiparata, quanto al regime sanzionatorio, alla totale
difformità.
I giudici di primo grado ricordano che la variazione essenziale
non si misura solo sui volumi, ma anche sulla traslazione del
manufatto rispetto all’area di sedime autorizzata e sullo
scostamento della sagoma rispetto a quella assentita. Quando questi
scarti superano la
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