
Quando più edifici vengono realizzati su terreni derivanti da
un’unica proprietà originaria, è sufficiente la successione tra
divisione, vendita e costruzione per contestare
una lottizzazione abusiva?
La provenienza dei lotti da una divisione
ereditaria esclude l’applicazione dell’art. 30 del d.P.R.
n. 380/2001? E quale rilievo assumono i permessi di
costruire quando gli immobili rispettano gli indici
edificatori previsti per la zona agricola?
Sono le questioni affrontate dal
TAR Sicilia, Palermo, sez. V, con la sentenza 14 maggio 2026,
n. 1404, che ha annullato l’ordinanza con cui un
Comune aveva disposto la sospensione dei lavori e il divieto di
disporre dei suoli e delle opere, ritenendo che una serie di
operazioni immobiliari ed edilizie avesse dato luogo a una
lottizzazione abusiva con profili sia materiali
sia negoziali.
La decisione non afferma che la presenza di titoli edilizi
impedisca, in assoluto, di accertare una lottizzazione, né
attribuisce alla divisione ereditaria un effetto protettivo
rispetto a tutte le operazioni
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