

Un semplice frazionamento interno di un immobile è sempre
sufficiente a evitare sanzioni? Cosa accade se l’immobile si trova
in area sottoposta a vincolo paesaggistico? E se
sono passati anni senza alcuna contestazione, si può parlare di
legittimo affidamento?
A fornire chiarimenti al riguardo è il TAR
Campania con la sentenza
del 26 febbraio 2025, n. 1559, nell’ambito di un
ricorso contro un’ordinanza di demolizione, adottata per opere
realizzate in assenza di permesso
di costruire in zona vincolata.
Il caso: frazionamento interno e cambio d’uso in zona
paesaggisticamente protetta
Nel caso in esame, il proprietario aveva realizzato un
frazionamento interno del fabbricato, ottenendo
due unità immobiliari: una residenziale e l’altra commerciale.
Secondo il ricorrente, l’intervento sarebbe rientrato tra quelli di
manutenzione straordinaria ex art. 3, co. 1, lett.
b), del Testo Unico Edilizia o, al massimo, di
ristrutturazione leggera, con conseguente
necessità di CILA o SCIA, ma non di permesso di
costruire.
Il Comune ha invece ingiunto la demolizione,
ritenendo l’intervento abusivo
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