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L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA GLI INTERVENTI TRAINATI

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA GLI INTERVENTI TRAINATI

9 aprile 2021

Aggiornamento del 1 luglio 2021

A cura di Luciano Ficarelli

Le barriere architettoniche sono degli ostacoli fisici che impediscono, in generale, l’accesso agevole agli edifici pubblici e privati, all’utilizzo di marciapiedi o percorsi dedicati, soprattutto per persone con capacità motorie limitate, sia temporaneamente che permanentemente. Sono esempi di barriere architettoniche la mancanza di adeguate segnalazioni di eventuali pericoli o di orientamento, che aiutano persone ipovedenti, non vedenti o senza udito, la presenza di scale all’ingresso dei condomìni, la mancanza di ascensori accessibili per dimensioni e fruibilità alle persone in carrozzella.

Il legislatore è intervenuto con diverse leggi per favorire la mobilità per i disabili, e anche la legislazione fiscale ha prodotto delle norme a favore della disabilità con l’inserimento della lettera e) nell’art. 16 bis, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. del 22/12/1986 n. 917 .

Aspetti critici

Numerosi sono gli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio nell’ambito del superbonus al 110%, ma gli interventi effettuati per l’abbattimento delle barriere architettoniche, se effettuati nell’ambito delle opere per l’adeguamento sismico dell’edificio, sono esclusi dal sismabonus. Invece, pur rientranti nell’Ecobonus 110%, non producono crediti cedibili a terzi ma restano detraibili sulla dichiarazione dei redditi del beneficiario.

È questa la conclusione a cui si giunge dalla lettura coordinata degli articoli di leggi e decreti richiamati dalla normativa sul sismabonus e superbonus e sulla quale urge un intervento del legislatore o un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Eliminata l’esclusione se l’intervento trainante era di tipo sismabonus

Il nuovo articolo 119 dopo la conversione in Legge 77/2020 ha previsto, al comma 2, l’estensione dell’agevolazione agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, cioè gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 dell’articolo 119 D.L. 34/2020.

Questa ultima precisazione aveva comportato l’automatica esclusione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel caso questi fossero stati abbinati agli interventi di cui al comma 4 (sismabonus) dell’art. 119 D.L. 34/2020. Con il Decreto Legge 77/2021 il legislatore ha corretto questa incongruenza inserendo al comma 4 gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che diventano trainati anche per il sismabonus.

Esclusione dalla cessione del credito se trainati dell’ecobonus

Sussiste, invece, ancora un’altra incongruenza della normativa che causa l’esclusione dalla cessione del credito d’imposta come opzione del contribuente che effettua interventi trainati relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’articolo 121 del D.L. 34/2020 richiama ai fini della cessione del credito, solo i crediti d’imposta relativi agli interventi di «recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b)», ma non quelle della lettera e), riferibili all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Pertanto, gli interventi di questo tipo si possono solo recuperare dal contribuente capiente in detrazione sulla propria dichiarazione relativa all’anno 2021. Se, invece, le spese sono pagate nel 2022, il credito d’imposta è cedibile a terzi ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 (“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”).

Per completezza, la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus, al contrario, prevede la cedibilità del credito risultante dagli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche. Si riporta quanto scritto a pag. 20 della Guida:

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

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