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Bonus fiscali nell’edilizia: il principio dell’attrazione dei lavori inferiori

Bonus fiscali nell’edilizia: il principio dell’attrazione dei lavori inferiori

15 aprile 2021

A cura di Luciano Ficarelli

No, non si tratta della misteriosa legge dell’attrazione da riti esoterici, della quale magari sarebbe stato meglio approfondirne le origini e gli effetti, ma di un principio in materia fiscale che esplica la sua efficacia nell’ambito dell’applicazione dei bonus sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori è presente nella prassi dell’Agenzia delle Entrate già dal 1998 con la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 3.4 e, successivamente, con la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E a pag. 269.

Cos’è il principio di attrazione

Il principio di attrazione permette di beneficiare della detrazione a cui fa riferimento l’intervento superiore per tutti gli altri interventi di natura inferiore.

Facciamo un esempio: se faccio un intervento antisismico su un edificio non residenziale e, per completare l’opera, devo svolgere dei lavori classificabili come manutenzione ordinaria (pitturazione, intonacatura e sostituzione pavimenti), questi vengono assorbiti dal lavoro “maggiore” ed usufruiscono anch’essi dell’aliquota di detrazione nei limiti del massimale per esso previsto.

Per cui:

Intervento antisismico su edificio non residenziale con miglioramento di 1 classe sismica: € 50.000

Lavori di manutenzione ordinaria (intonacatura, pitturazione e sostituzione pavimenti): € 12.000

Spese professionali e oneri: € 8.000

Totale lavori: € 70.000

Massimale di spesa: € 96.000

Aliquota: 70% (aliquota prevista in caso di miglioramento sismico di 1 sola classe)

Tutti i lavori previsti (€ 70.000) sono ammessi alla detrazione nella percentuale del 70%

Ambito di applicazione

Poiché si applica anche al sismabonus, all’ecobonus e al bonus facciate, il principio di attrazione è tornato d’attualità in occasione del superbonus poiché, nei complicati calcoli delle agevolazioni applicabili e dei limiti di spesa, in molti casi occorre essere certi di individuare quale sia la parte di spesa non ammessa alle agevolazioni, ergo, di esclusiva competenza del committente.

 

Principio di attrazione del bonus casa nel sismabonus

Per il superbonus del 110%, la risposta all’interpello n. 455 del 7 ottobre 2020, ha confermato che per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il «principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati». Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei casi ad esempio di sismabonus tramite demolizione e ricostruzione (non necessariamente «sismabonus acquisti»), il super bonus del 110% si applica nel limite complessivo di spesa previsto di 96.000 euro, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell’istanza d’interpello.

Ciò vale anche negli altri casi di ristrutturazione antisismica (non necessariamente di demolizione e ricostruzione). È il caso esposto nell’interpello n. 224 del 22 luglio 2020, che prevedeva la «demolizione di alcune porzioni degli intonaci esterni (facciata), al fine di eseguire un adeguato intonaco armato e la cucitura degli incroci tra murature portanti mediante perforazioni a rotazione ed inserimento di barre in acciaio con iniezione di malte fluide». Anche in questo caso, la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera, quali ad esempio «la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio».

Secondo la risposta n. 12 data dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, quando si esegue un intervento antisismico ammesso al super bonus del 110% «sono ammesse all’agevolazione anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso».

Principio di attrazione del bonus facciate nel sismabonus

Un altro interpello proposto all’Agenzia delle Entrate, il n. 538 del 9 novembre 2020, ha affrontato il tema a riguardo il bonus facciate. Secondo l’Agenzia, il principio di attrazione al sismabonus del 110% si applica, nel limite complessivo di spesa previsto di 96.000 euro, anche per i lavori sostenuti ai fini del bonus facciate del 90%, a patto che siano di «completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso». Se invece, gli interventi sulla facciata sono «autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso» non si applica il principio di assorbimento e su questi lavori spetta il bonus facciate del 90%.

Principio di attrazione nell’ecobonus

Il principio di attrazione degli interventi di categoria inferiore a quelli di categoria superiore si applica anche all’ecobonus. Pertanto, gli interventi non agevolabili come quelli di manutenzione ordinaria o gli interventi agevolabili con aliquota inferiore, se necessari per effettuare gli interventi per il risparmio energetico «qualificato» vengono attratti da questi ultimi e sono agevolati con l’aliquota maggiore, sempre nei limiti della spesa massima ammissibile dell’intervento principale.

La Circolare 19/E/2020, nello specificare quali siano le tipologie di spese ammesse alla detrazione per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale nel limite delle 30 mila euro, ha chiarito che sono incluse le spese «sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. A titolo di esempio, rientrano tra tali spese quelle sostenute per la demolizione del pavimento, del massetto sottostante e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. Restano escluse dal beneficio le spese sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall’intervento di riqualificazione».

Altri interventi non collegati agli interventi superiori

Tutti gli interpelli sopra richiamati e la circolare 19/E/2020 ribadiscono sempre un concetto: tutti i lavori strettamente collegati, correlati e necessari al completamento dell’intervento di categoria superiore sono assorbiti in esso. Pertanto, restano esclusi tutti gli altri interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, o di manutenzione ordinaria se riguardano le parti comuni di edifici condominiali, che non sono strettamente correlati o necessari al completamento di altri interventi.

Questi interventi sono pur sempre degli interventi agevolati al 50% nei limiti di un massimale autonomo di spesa pari ad € 96 mila per unità immobiliare e per anno se rientrano tra gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

– manutenzione straordinaria

– restauro e risanamento conservativo

– ristrutturazione edilizia

e tra gli altri lavori ammessi alla detrazione, come:

  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate precedentemente, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
  • l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • interventi per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

Ad esempio, nel caso di un intervento che preveda l’adozione di misure antisismiche su un edificio unifamiliare, qualora questi interventi siano stati invasivi a tal punto da compromettere gli intonaci degli interni dell’abitazione e dei pavimenti, allora i lavori di rifacimento dell’intonaco, della pitturazione e della sistemazione dei pavimenti danneggiati rientrano nel limite delle 96 mila euro e detraibili al 110%. Mentre, altri lavori non inerenti e non necessari a seguito di quelli effettuati per l’adozione di misure antisismiche (come ad esempio il rifacimento dei bagni, dello spostamento di tramezzature interne, del rifacimento del muretto di recinzione, della sostituzione del cancello del giardino, del rifacimento dell’impianto di illuminazione del giardino, l’installazione dell’impianto di antifurto, l’acquisto di un box pertinenziale), sono detraibili al 50%.

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