
La maggiorazione del 10% prevista per l’utilizzo del
BIM deve essere riconosciuta soltanto ai professionisti
incaricati della progettazione oppure spetta anche al direttore dei
lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione? La
collocazione della disposizione nell’Allegato I.13 al Codice dei
contratti pubblici, dedicato alla determinazione dei parametri per
la progettazione, può giustificare una limitazione dell’incremento?
E cosa accade quando i servizi tecnici della fase esecutiva vengono
affidati separatamente dalla progettazione?
Il dubbio nasce da una possibile lettura restrittiva dell’art.
2, comma 5, dell’Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina
la maggiorazione dei corrispettivi per l’adozione dei
metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni e che, per la sua collocazione
sistematica, potrebbe sembrare riferito esclusivamente alle
prestazioni progettuali, nonostante il Codice consideri il BIM un
sistema di gestione delle informazioni destinato ad accompagnare
l’opera anche nelle successive fasi di realizzazione e
controllo.
Su questo rapporto tra disciplina dei compensi e gestione
informativa digitale è intervenuta l’ANAC con il
Disclaimer.
