
L’illecito professionale grave può determinare
l’esclusione dell’operatore economico quando ricorrono le
condizioni previste dagli artt. 95 e 98 del
D.Lgs. n. 36/2023 e la stazione appaltante ne valuti gli effetti
sull’affidabilità e
sull’integrità del concorrente.
L’art.
98 individua gli elementi dai quali può essere desunto
e comprende, tra le condotte rilevanti, anche la fornitura di
informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o
sull’aggiudicazione. La norma può trovare applicazione anche
durante la verifica dell’offerta economica, quando
la stazione appaltante chiede al concorrente di spiegare come siano
stati determinati i valori proposti.
Ma quando una risposta incompleta o non coerente con la reale
costruzione dell’offerta supera il piano della semplice verifica
economica e diventa rilevante ai fini dell’art. 98?
Su questo punto si è pronunciato il TAR
Piemonte, Torino, sez. I, con la Disclaimer.
