
In una gara d’appalto, la stazione appaltante deve controllare
solo l’offerta della prima classificata o anche quelle, molto
basse, degli altri concorrenti? Esiste un obbligo di verificarle
tutte, una per una? E se il forte ribasso di un concorrente rimasto
indietro in graduatoria finisce per abbassare i punteggi di tutti,
lo si può contestare davanti al giudice?
A questi interrogativi risponde il TAR Piemonte con la sentenza
n. 1920 del 1° ottobre 2026, che mette al centro non la
presunta insostenibilità di un’offerta lontana dal podio ma il
perimetro del potere di verifica dell’anomalia.
Nel sistema del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) la
verifica dell’offerta anormalmente bassa riguarda soltanto la
migliore offerta, cioè quella dell’operatore economico destinato a
eseguire il contratto, e non si estende alle offerte che seguono in
graduatoria, anche quando i loro ribassi appaiono sospetti.
I giudici leggono in questa chiave anche il comma 2 dell’art.
110, che
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