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Permesso di costruire in sanatoria: occhio alla titolarità dell’area

Permesso di costruire in sanatoria: occhio alla titolarità dell’area

L’attuale normativa edilizia, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), consente la regolarizzazione di interventi realizzati in
assenza di titolo edilizio mediante l’utilizzo dell’istituto
denominato “accertamento di conformità”.

L’accertamento di conformità

L’accertamento di conformità (art. 36, d.P.R. n. 380/2001)
consente al responsabile dell’abuso o all’attuale proprietario di
presentare istanza per l’ottenimento del permesso di costruire in
sanatorio che è subordinato:

  • al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
    costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma
    di legge, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 del TUE (in
    caso di parziale difformità, l’oblazione è calcolata con
    riferimento alla parte di opera difforme dal permesso);
  • alla verifica della doppia conformità dell’intervento alla
    disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
    realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della
    domanda.

Trattandosi, comunque, di un permesso di costruire (anche se in
sanatoria), lo stesso risulta essere soggetto a tutte le
prescrizioni previste dal Testo Unico Edilizia, tra le quali quelle
contenute nell’art. 11, comma 1 a
…continua a leggere

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