

Una clausola che impone tra i requisiti di
partecipazione il possesso di determinate certificazioni
di qualità è sostanzialmente escludente e non è
conforme al Codice degli Appalti.
La disciplina del d.Lgs. n. 36/2023 non lascia spazio a
interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione
appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione
diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni
ivi richiamate), con l’effetto che è da escludersi che la
stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara
quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di
esclusione, il possesso della certificazione di qualità.
Clausole immediatemente escludenti: no a certificazioni di
qualità tra i requisiti di partecipazione
A spiegarlo è ANAC con la delibera del 21 maggio
2025, n. 203, intervenendo sull’istanza di un
operatore economico che ha contestato la lex specialis, adottata da
una SA per l’affidamento di un servizio.
A essere contestati in particolare sono:
- l’eccessiva genericità dei requisiti tecnici richiesti per
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