

È legittima la prosecuzione di un contratto d’appalto pubblico
in assenza di una formale stipula
scritta, mancante già all’origine
dell’affidamento? La mancata redazione del contratto secondo le
modalità previste dalla normativa può essere sanata da una
proroga tecnica o da un rinnovo contrattuale? E
ancora, fino a che punto l’urgenza consente il ricorso alla
procedura negoziata senza bando?
Mancata stipula del contratto in forma scritta: affidamento
illegittimo
Con la Delibera del 30
aprile 2025, n.
183, ANAC chiarisce con rigore che, in assenza di una
valida stipula contrattuale secondo quanto disposto
dall’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016
(“vecchio” Codice dei Contratti Pubblici), l’intero rapporto si
considera nullo. In tale ipotesi, proroghe e rinnovi
risultano privi di legittimità giuridica, ponendosi in
contrasto con i principi generali di legalità, concorrenza e
trasparenza. Una presa di posizione che richiama direttamente
RUP e stazioni appaltanti alla piena
responsabilità nella programmazione e gestione delle
procedure.
Il caso prende
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