
L’art. 31 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia)
definisce in modo molto chiaro il meccanismo
sanzionatorio applicabile agli interventi realizzati in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali. Non siamo davanti a una scelta discrezionale
della pubblica amministrazione, ma a una sequenza
procedimentale rigidamente tracciata, che produce effetti
ben precisi e che non lascia spazio ad adattamenti caso per
caso.
Una volta accertato l’abuso, l’amministrazione è tenuta a
ingiungere la demolizione e
il ripristino dello stato dei luoghi, individuando già
nel provvedimento anche l’area che, in caso di inottemperanza, sarà
acquisita. Se l’ordine non viene eseguito entro 90 giorni, il bene
e l’area di sedime, insieme a quella necessaria, vengono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale. Si tratta di un
effetto automatico, che incide immediatamente sulla titolarità del
bene.
Ed è qui che si apre la vera questione operativa. Se il
termine è decorso e l’immobile
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