
La tutela della riservatezza nel whistleblowing non dipende
soltanto dalla sicurezza del canale attraverso il quale viene
trasmessa la segnalazione, ma va preservata anche successivamente,
quando iniziano le verifiche e diventa necessario acquisire
informazioni, ascoltare i soggetti coinvolti e ricostruire i fatti
senza fornire elementi che permettano di risalire alla persona che
ha effettuato la segnalazione.
Con la delibera n. 344
del 9 settembre 2026, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha irrogato una sanzione di 15.000
euro a ciascuno dei componenti dell’organo incaricato
della gestione delle segnalazioni whistleblowing di una società
privata, ritenendo violato l’obbligo di
riservatezza previsto dal D.Lgs. n.
24/2023.
Anche una piattaforma crittografata, capace di
proteggere adeguatamente l’identità del segnalante nella fase di
ricezione, può infatti perdere efficacia quando le successive
attività istruttorie vengono condotte attraverso domande,
riferimenti e informazioni di contesto che, messi in relazione tra
loro, consentono agli interessati di comprendere quale vicenda sia
oggetto di verifica e
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