
L’aggiudicatario che non ha impugnato entro dieci giorni
l’oscuramento dell’offerta di un concorrente ha perso per sempre la
possibilità di conoscerla? Basta richiamare in modo generico
know-how, referenze e fornitori per sottrarre all’accesso un’intera
relazione tecnica? E chi bilancia riservatezza e difesa quando la
stazione appaltante si limita a confermare il diniego?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la
sentenza n.
7315 del 5 ottobre 2026, che mette al centro non la scadenza
del rito accelerato sull’accesso agli atti di gara ma l’interesse a
ricorrere.
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36 del D.Lgs.
n. 36/2023 (Codice dei contratti) per impugnare le decisioni
sull’oscuramento delle offerte non rende definitiva quella scelta
nei confronti dell’operatore economico che, al momento della
comunicazione dell’aggiudicazione, non aveva interesse a conoscere
le parti oscurate. Se l’interesse sorge dopo, è possibile
presentare una nuova istanza di accesso difensivo e contestare
l’eventuale
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