
Cosa accade al diritto al risarcimento quando l’affidamento
diretto viene annullato ma il contratto è ormai stato eseguito per
intero? Come si calcola il danno da perdita di chance, e su quale
base economica? Fino a che punto l’amministrazione può scomputare
voci di costo prima di liquidare l’importo dovuto?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 4099 del 21
maggio 2026, che entra nel merito di una delle
casistiche più complesse e al tempo stesso frequenti quando si
parla di affidamento diretto: il risarcimento del danno da mancata
aggiudicazione quando l’affidamento diretto è stato dichiarato
illegittimo e il rapporto è giunto a esecuzione.
Il primo principio è che, in sede di ottemperanza, il danno va
liquidato osservando i criteri già fissati nella fase di
cognizione, senza che l’amministrazione possa rimodellarli a
proprio vantaggio nel momento in cui formula la proposta
risarcitoria. Da questo principio discendono a cascata due
indicazioni operative:
- la base sulla
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