
Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) costituito
durante l’esecuzione di una concessione integra esercizio di un
potere pubblicistico o rappresenta un accordo di natura
privatistica tra le parti del rapporto contrattuale?
A quale giudice spettano le controversie relative alla sua
costituzione e alle determinazioni adottate dal
Collegio?
E quali differenze esistono tra il CCT attivato
nella fase di gara e quello costituito dopo l’aggiudicazione per
risolvere dispute insorte nell’esecuzione del contratto?
Sono questi gli interrogativi affrontati dal Consiglio
di Stato con la sentenza
dell’8 giugno 2026, n. 4595 destinata ad avere effetti
di non poco conto sull’inquadramento giuridico del Collegio
Consultivo Tecnico e sui rapporti tra giurisdizione amministrativa
e giurisdizione ordinaria.
La pronuncia affronta un tema particolarmente delicato nel
sistema delineato dal d.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei contratti): la natura
giuridica del CCT quando esso non opera come strumento
pubblicistico funzionale alla procedura di affidamento, ma viene
costituito consensualmente dalle parti nel
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