
La realizzazione di impianti agrivoltaici su terreni
agricoli richiede di garantire la continuità delle
coltivazioni, ma questa esigenza non può tradursi nell’imposizione
di requisiti societari o limiti dimensionali che la normativa
nazionale non prevede.
Sul problema, che riguarda soprattutto gli operatori energetici
che affidano l’attività agricola a soggetti terzi, attraverso
accordi contrattuali, e le amministrazioni regionali tenute a
disciplinare l’insediamento degli impianti sul proprio territorio,
è intervenuto il Consiglio di Stato, con la
sentenza del
22 luglio 2026, n. 6003, confermando l’illegittimità
delle disposizioni con cui un’Amministrazione regionale aveva
riservato la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici a
determinate categorie di operatori e introdotto percentuali di
occupazione del suolo calcolate su parametri differenti da quelli
ministeriali.
La decisione riguarda il rapporto tra le competenze
regionali in materia di governo del territorio e i
principi fondamentali della legislazione
energetica, soffermandosi anche sulla distinzione tra i
requisiti per ottenere un’autorizzazione e quelli previsti per
accedere agli incentivi pubblici.
Realizzazione impianti agrivoltaici: il
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