
La realizzazione di un immobile prima del 1° settembre 1967 non
ne dimostra automaticamente la legittimità
urbanistico-edilizia. Per escludere l’abusività di una
costruzione occorre ricostruirne l’epoca di realizzazione,
verificarne la consistenza originaria e accertare quali obblighi
autorizzativi fossero previsti dalla normativa vigente in quel
momento.
L’operazione può diventare particolarmente complessa quando
l’edificio è stato modificato nel tempo e la documentazione
disponibile non consente di distinguerne le diverse fasi
costruttive. Ulteriori problemi si presentano quando il Comune
accerta l’esistenza di opere prive di titolo edilizio in un’area
vincolata, ne ordina la demolizione e, a seguito della mancata
esecuzione, applica la
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del
d.P.R. n. 380/2001.
La questione è stata affrontata dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS)
con la
sentenza del 30 settembre 2026,
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