
Un raggruppamento temporaneo può evitare l’esclusione dalla gara
sostituendo la mandante che applica un CCNL non
equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante? E
quando un’impresa esegue lavorazioni specialistiche, diverse da
quelle prevalenti dell’appalto, può applicare il contratto
collettivo del proprio settore senza doverne dimostrare
l’equivalenza?
A questi interrogativi ha risposto il Consiglio di
Stato con la sentenza
del 12 ottobre 2026, n. 7464, confermando l’esclusione
di un raggruppamento temporaneo che si era classificato al primo
posto in una gara per l’affidamento di lavori e affrontando, nella
motivazione, l’individuazione del CCNL applicabile, la
verifica delle tutele economiche e normative e la
possibilità di ricorrere all’art.
97 del d.Lgs. n. 36/2023 per estromettere dal
raggruppamento l’impresa che non ha superato il giudizio di
equivalenza.
La gara era però soggetta alla versione dell’Disclaimer.
