
Quando l’IA
entra nell’istruttoria
Si immagini una verifica di anomalia nella quale il RUP utilizzi
un sistema di IA generativa per confrontare le giustificazioni
dell’operatore con costi, produttività e tempi di esecuzione;
oppure una valutazione sull’affidabilità professionale nella quale
al modello vengano sottoposti un precedente episodio contrattuale e
le osservazioni dell’impresa.
La decisione resta affidata al soggetto competente, ma una parte
dell’attività preparatoria si svolge con il supporto dell’IA.
Prompt, output e log possono allora assumere rilevanza documentale
ed essere oggetto di accesso?
La giurisprudenza ha già affrontato l’impiego dell’IA generativa
nell’attività amministrativa e, nelle gare, nella relazione
istruttoria del RUP. Non risulta, tuttavia, una pronuncia italiana
specificamente dedicata all’accesso a un prompt generativo. Il
problema va, quindi, ricostruito attraverso categorie già note:
documento amministrativo, accesso difensivo, tracciabilità,
conservazione e limiti alla conoscibilità.
Correggere la sintassi di una determina già elaborata è cosa
diversa dal chiedere all’IA di confrontare giustificazioni,
individuare incongruenze o organizzare elementi destinati alla
motivazione. Il criterio più utile sembra quindi essere quello
della funzione concretamente svolta
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