
Nella verifica di anomalia dell’offerta, l’impresa può ridurre
spese generali e utile per far quadrare i conti? Se gli oneri della
sicurezza vengono sommati all’offerta invece di esservi compresi,
si tratta di un errore materiale correggibile? E l’impresa esclusa
dalla gara può ancora impugnare l’aggiudicazione?
A questi interrogativi risponde il TAR Lombardia con la sentenza
n. 4396 del 30 settembre 2026, che mette al centro non la
congruità delle singole voci di costo ma l’immodificabilità
dell’offerta economica nella verifica dell’anomalia. Seguendo un
orientamento consolidato, i giudici ribadiscono che rimodulare
spese generali e utile senza alcuna giustificazione, al solo scopo
di far quadrare i conti, è circostanza di per sé sufficiente
all’esclusione. Né, per il TAR, si tratta di un errore materiale
correggibile quando gli oneri della sicurezza non ribassabili sono
sommati all’offerta anziché ricompresi e la correzione inciderebbe
sul ribasso effettivo e sulla graduatoria.
Lavori antincendio, offerta anomala e tre giri
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