
Il recupero abitativo dei sottotetti
rappresenta una delle possibilità offerte dalla legislazione
regionale per ampliare gli spazi residenziali senza consumare nuovo
suolo, ma la trasformazione di locali originariamente non abitabili
presuppone il rispetto di specifiche condizioni, tra le quali
assume particolare importanza la legittimità edilizia del
sottotetto al momento della presentazione dell’istanza. Un
requisito determinante quando le opere necessarie al recupero sono
già state realizzate senza titolo e il proprietario tenta
successivamente di regolarizzarle attraverso una SCIA in
sanatoria.
In queste situazioni, la possibilità di utilizzare la disciplina
speciale sul recupero abitativo deve essere valutata insieme alle
disposizioni sull’accertamento di conformità, comprese le modifiche
introdotte dal Decreto Salva Casa, distinguendo i requisiti
richiesti per autorizzare una trasformazione da quelli necessari
per sanare interventi già eseguiti.
La questione è stata affrontata dal TAR Piemonte,
Torino, sez. II, con la sentenza
n. 1941 del 12 ottobre 2026Disclaimer.
