
La doppia conformità “pesante” – richiesta per ottenere il
permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) – prevede che l’intervento debba
essere conforme alla disciplina edilizia e urbanistica vigente sia
al momento della realizzazione dell’intervento che al momento della
presentazione dell’istanza.
Una condizione che non consente scorciatoie né margini di
adattamento e che è stata recentemente affiancata dall’introduzione
nel Testo Unico Edilizia del nuovo art. 36-bis che, per la
sanatoria degli abusi parziali e delle variazioni essenziali,
richiede una doppia conformità più “leggera”. In questi casi la
sanatoria è concessa anche attraverso un progetto di ripristino
(c.d. sanatoria condizionata) purché si dimostri la conformità alla
disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della
domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente
al momento della realizzazione.
Ai fini della sanatoria, la differenza tra la disciplina
edilizia e quella urbanistica non solo è rilevante ma produce
effetti diretti sulle possibilità di sanare l’abuso edilizio. In
questo senso, il regolamento
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