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Tolleranze edilizie e contestualità: quando una difformità non è abuso

Tolleranze edilizie e contestualità: quando una difformità non è abuso

Affinché una difformità possa essere considerata “tolleranza” è
sempre necessario che lo scostamento sia avvenuto durante
l’esecuzione degli interventi assentiti? Oppure l’art. 34-bis del
d.P.R. n. 380/2001 distingue questo requisito in funzione della
tipologia di tolleranza?

Non sono domande banali, soprattutto alla luce delle modifiche
apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024, che
ha profondamente inciso sulla disciplina delle tolleranze
costruttive contenute nell’art. 34-bis.

Piccola premessa d’obbligo. Benché l’art. 34-bis sia rubricato
“Tolleranze costruttive”, in realtà al suo interno trovano
disciplina anche le tolleranze esecutive o di cantiere. E
comprendere la differenza tra le due è certamente fondamentale per
rispondere alle domande poste in premessa.

A fornire una chiave di lettura particolarmente interessante è
intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2113 del 16
marzo 2026
, affronta il tema partendo da un caso
apparentemente marginale ma, in realtà, molto significativo per la
pratica
…continua a leggere

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