
Affinché una difformità possa essere considerata “tolleranza” è
sempre necessario che lo scostamento sia avvenuto durante
l’esecuzione degli interventi assentiti? Oppure l’art. 34-bis del
d.P.R. n. 380/2001 distingue questo requisito in funzione della
tipologia di tolleranza?
Non sono domande banali, soprattutto alla luce delle modifiche
apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024, che
ha profondamente inciso sulla disciplina delle tolleranze
costruttive contenute nell’art. 34-bis.
Piccola premessa d’obbligo. Benché l’art. 34-bis sia rubricato
“Tolleranze costruttive”, in realtà al suo interno trovano
disciplina anche le tolleranze esecutive o di cantiere. E
comprendere la differenza tra le due è certamente fondamentale per
rispondere alle domande poste in premessa.
A fornire una chiave di lettura particolarmente interessante è
intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2113 del 16
marzo 2026, affronta il tema partendo da un caso
apparentemente marginale ma, in realtà, molto significativo per la
pratica
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