

La demolizione e ricostruzione rappresenta, senza dubbio, una
delle forme più incisive di intervento sul patrimonio edilizio
esistente. È l’espressione più radicale del cosiddetto “recupero
edilizio” e, allo stesso tempo, quella che più frequentemente
solleva interrogativi interpretativi.
Quando, infatti, un intervento di demolizione e ricostruzione
può essere qualificato come ristrutturazione edilizia? E quando,
invece, si varca la soglia della nuova costruzione? Quanto incide
il mantenimento delle preesistenze? Ma soprattutto: cosa accade se
si presenta un’istanza di permesso di costruire qualificando
l’intervento come ristrutturazione edilizia, quando in realtà si
tratta di una nuova costruzione?
Qualificazione intervento di demolizione e ricostruzione:
interviene il TAR
Domande tutt’altro che semplici, anche per i tecnici più
esperti, complice una normativa in continua evoluzione. La
definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nell’art. 3,
comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia o TUE) è stata oggetto, nel tempo, di una
stratificazione normativa che ha progressivamente ampliato il
concetto, fino a ricomprendere anche interventi che,
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