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Abusi edilizi: niente sanatoria giurisprudenziale o impropria, serve la doppia conformità

Tra le 3 leggi speciali sul condono edilizio e la normativa
ordinaria sull’accertamento di conformità negli anni si “era
formato” un indirizzo ormai accantonato dalla giurisprudenza da
molto tempo: la sanatoria giurisprudenziale o impropria.

Sanatoria giurisprudenziale: no definitivo della
Cassazione

Secondo la giurisprudenza, condoni edilizi a parte, la sanatoria
degli abusi edilizi idonea a:

  • estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001;
  • precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera
    abusiva;
  • determinare, se eventualmente emanata successivamente al
    passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto
    ordine;

passa unicamente dal concetto di “doppia conformità”, le cui
condizioni sono ben definite all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), secondo il quale è possibile ottenere il
permesso di costruire in sanatoria:

  • a seguito di presentazione di specifica istanza;
  • pagamento dell’oblazione;
  • conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia
    vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
    momento della presentazione della domanda.

Un concetto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 29 agosto
2023, n. 36026
che esclude (nuovamente)
…continua a leggere

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