
Negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici
condominiali, la distinzione tra beni comuni e proprietà
individuali non sempre coincide con l’ambito delle
lavorazioni affidate attraverso il contratto di appalto,
soprattutto quando gli interventi riguardano il ripristino
complessivo dell’edificio e coinvolgono elementi edilizi che, pur
appartenendo a soggetti diversi, sono collegati tra loro.
Le difficoltà emergono soprattutto quando vengono riscontrati
difetti nell’esecuzione delle opere e diventa necessario stabilire
per quali danni l’amministratore possa agire nei confronti
dell’impresa e del direttore dei lavori, considerando che gli
interventi possono aver interessato contemporaneamente facciate,
balconi, ringhiere e altre porzioni dell’edificio.
Su questi aspetti è intervenuta la Corte di
Cassazione con l’ordinanza
del 21 settembre 2026, n. 25657,
relativa a un appalto condominiale nel quale i giudici d’appello
avevano escluso dal risarcimento i danni riguardanti balconi e
ringhiere, ritenendo determinante la loro appartenenza alle
proprietà esclusive.
La Suprema Corte ha censurato questa impostazione, ribadendo che
la legittimazione dell’amministratore deve essere
valutata considerando la funzione
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