
I costi della manodopera indicati dalla
stazione appaltante possono essere interessati dal ribasso proposto
dall’operatore economico? E, soprattutto, quando una simile scelta
incide sulla validità dell’offerta e quando, invece, apre
semplicemente la strada alla verifica della sua
sostenibilità economica?
Il nodo nasce dalla stessa formulazione dell’art.
41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone lo
scorporo dei costi della manodopera dall’importo assoggettato a
ribasso, lasciando però espressamente all’operatore economico la
possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una
più efficiente organizzazione aziendale, creando
così uno spazio apparentemente contraddittorio nel quale si colloca
il problema della ribassabilità della manodopera e delle
conseguenze che ne derivano sul piano dell’ammissione
dell’offerta.
Su questo rapporto tra scorporo, ribasso e verifica di
sostenibilità è intervenuto il TAR Campania, sez.
Salerno, con la
sentenza del 16 luglio 2026, n. 1343, in relazione
all’esclusione di un concorrente che aveva
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