
Sul superbonus si è detto e scritto tutto e il contrario di
tutto, spesso dimenticando che, come ogni bonus edilizio, anche
questo ha finito per intrecciare aspetti di natura edilizia,
fiscale e giuridica. Per questo motivo, chiunque abbia affrontato
un intervento agevolato con il 110% ha dovuto confrontarsi sin
dall’inizio con professionalità diverse, dal tecnico al
commercialista fino al legale.
Mai, però, ci si era realmente posti il problema di verificare
se il professionista incaricato fosse anche legittimato a svolgere
l’attività asseverativa richiesta dalla normativa. Un tecnico non
iscritto all’albo può firmare validamente le asseverazioni previste
dal sistema del superbonus? L’iscrizione a un elenco regionale dei
certificatori energetici è sufficiente per accedere al meccanismo
previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020? E cosa accade quando il
professionista dichiara qualifiche inesistenti all’interno di un
atto destinato a generare crediti d’imposta cedibili e
compensabili?
Sembrerebbero domande puramente teoriche e, invece, sono
esattamente al centro della sentenza del Tribunale
di Firenze n.
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