
I complessi meccanismi del Superbonus si sono retti, pur
attraverso una disciplina più volte modificata nel tempo, su un
articolato sistema di controlli affidati a soggetti diversi e con
differenti ambiti di verifica. Il visto di conformità e le
asseverazioni dei tecnici non sono infatti adempimenti
sovrapponibili e la presenza dell’uno non sostituisce quella delle
altre.
Lo spunto per rileggere questo meccanismo arriva dalla Corte di
Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 33224
del 10 settembre 2026, pronunciata nell’ambito di un
procedimento relativo a crediti d’imposta derivanti da interventi
Superbonus.
La decisione ha natura penale e riguarda un procedimento
cautelare: non è quindi una pronuncia specificamente dedicata alla
delimitazione delle responsabilità professionali dei soggetti
coinvolti nelle procedure agevolative. Tuttavia, nell’esaminare le
contestazioni, la Corte ripercorre puntualmente le disposizioni
degli artt. 119 e 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) relative al visto di conformità e alle asseverazioni
tecniche, offrendo un’interessante occasione per comprendere quali
verifiche il legislatore abbia attribuito ai diversi
professionisti.
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