
La verifica dell’anomalia dell’offerta deve
sempre articolarsi in più fasi di confronto con l’operatore? E in
che misura la stazione appaltante può richiedere chiarimenti senza
trasformare l’istruttoria in un nuovo procedimento?
A chiarire la natura e la sequenza
procedimentale della verifica di anomalia disciplinata
dall’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023, è il Consiglio di
Stato con la sentenza
del 17 ottobre 2025, n. 8080, in continuità con la
previgente formulazione dell’art. 97 del d.Lgs. n. 50/2016.
Verifica anomalia offerta: procedimento monofasico, anche nel
vecchio Codice
La controversia riguarda una gara per l’affidamento di servizi.
L’offerta della società ricorrente aveva ottenuto il punteggio
massimo sia per l’offerta tecnica sia per quella economica, ma
veniva successivamente sottoposta a verifica di
anomalia in ragione del ribasso applicato ai costi della
manodopera.
A seguito della richiesta di giustificazioni, la stazione
appaltante riteneva le spiegazioni non sufficienti e disponeva
l’esclusione dell’operatore per incongruità dell’offerta,
aggiudicando il contratto al secondo classificato.
L’impresa esclusa impugnava il
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