
La cosiddetta “fiscalizzazione dell’abuso” è
spesso percepita, nella prassi, come una sorta di via d’uscita
residuale: quando la demolizione appare complessa, costosa o
strutturalmente problematica, si tenta di ottenere l’applicazione
della sanzione pecuniaria in luogo dell’abbattimento.
Ma è davvero così semplice? La sanzione alternativa prevista
dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 può essere
considerata uno strumento generalizzato di regolarizzazione?
E, soprattutto, quali sono i presupposti oggettivi e procedimentali
perché la fiscalizzazione sia effettivamente applicabile?
In realtà, come più volte ribadito dalla giurisprudenza
amministrativa, la fiscalizzazione non è una sanatoria in
senso proprio e non costituisce un meccanismo di
legittimazione dell’abuso. È, piuttosto, un rimedio
eccezionale e derogatorio, ammesso solo in presenza di
condizioni rigorosamente tipizzate dal legislatore, anche quando
l’abuso sia stato già sanzionato con l’ordine di demolizione ai
sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia.
Su questo aspetto si è pronunciato il TAR Campania,
sez. Napoli, con la
sentenza del 30 gennaio 2026, n. 645,
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