
Il tema dell’agibilità è da tempo al centro del dibattito
tecnico e giurisprudenziale, soprattutto quando si intreccia con
alcuni snodi strutturali dell’edilizia, come lo stato
legittimo dell’immobile, la sanatoria delle
difformità edilizie e la circolazione giuridica
dei beni immobili. Ambiti diversi, ma strettamente
connessi, nei quali il confine tra profili tecnici e conseguenze
giuridiche risulta spesso sottile e, nella prassi, non sempre
agevole da ricostruire.
L’attenzione sul tema si è ulteriormente rafforzata a seguito
delle modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Salva
Casa, che hanno riacceso il confronto sul rapporto tra
requisiti di agibilità, recupero del patrimonio edilizio esistente
e margini di deroga ammessi dall’ordinamento. Si tratta, tuttavia,
di interventi che non hanno inciso sul procedimento
generale di agibilità, rimasto ancorato alla disciplina
dell’articolo 24 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Le
modifiche hanno operato su un piano più circoscritto, introducendo
deroghe puntuali ad alcuni requisiti, in particolare di natura
igienico-sanitaria.
Proprio questa distinzione – tra l’impianto ordinario
dell’agibilità e le deroghe
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